verifiche
verifiche

Le verifiche ad un impianto possono essere di tipo ordinario o straordinario.

L'esecuzione di verifiche periodiche effettuate con regolarità durante l'esercizio di un impianto o di una attrezzatura sono l'unico strumento per accertarne lo stato di usura e verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza minimi previsti dalle leggi o dalle norme tecniche.

Le verifiche straordinarie possono nascere da esigenze di varia natura (modifica dell'impianto, a seguito di stati di fermo conseguenti a incidenti, ecc.)

Tali attività possono essere di tipo volontario o obbligatorio, e per l'effettuazione di quelle obbligatorie sono abilitati solo gli Organismi autorizzati dai Ministeri competenti.


Impianti ascensore

INC è abilitato alle verifiche degli impianti ascensore, ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii, dal Ministero competente (Decreto di rinnovo del 01/03/2021) nonché Organismo Accreditato dal 04/03/2013.

Verifiche periodiche

La normativa di riferimento prevede che il proprietario dello stabile ove sia installato un ascensore, o il suo legale rappresentante, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni da parte di organismi appositamente autorizzati.

Le operazioni di verifica sono dirette ad accertare l'efficienza delle parti dell'impianto dalle quali dipende la sua sicurezza di esercizio, ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Al termine della verifica viene rilasciato al proprietario/legale rappresentante, nonchè alla ditta incaricata della manutenzione, il relativo verbale.

INC è abilitato ad effettuare le verifiche obbligatorie previste.


Verifiche straordinarie

Oltre alle verifiche periodiche, la normativa di riferimento stabilisce che l'impianto debba essere sottoposto a verifiche straordinarie a seguito di:

  • verbale di verifica periodica con esito negativo;
  • incidenti di notevole importanza;
  • modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.


Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

IIl DPR 462/01 regolamenta le procedure per la verifica di conformità, l'omologazione e le successive verifiche periodiche e straordinarie da eseguire obbligatoriamente agli impianti elettrici di messa a terra, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

Verifica di conformità

La verifica della conformità dell'impianto è effettuata dall'installatore il quale l'attesta rilasciando al datore di lavoro apposita Dichiarazione di Conformità.

Tale Dichiarazione viene inviata entro trenta giorni all'ISPESL, all'ASL o all'ARPA competenti per territorio.

Omologazione

Per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la Dichiarazione di Conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto, mentre per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, la stessa viene effettuata dall'ASL o dall'ARPA.

Verifiche periodiche

Il DPR 462/01 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre gli impianti a verifica periodica ogni 5 anni, esclusi quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, per i quali la visita è biennale.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di:

  • esito negativo della verifica periodica;
  • modifica sostanziale dell'impianto;
  • richiesta del datore di lavoro.

INC è abilitato con Decreto di rinnovo autorizzazione del 01/02/2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie per tutte le tipologie di impianti rientranti nell'ambito del DPR 462/01, nonché Organismo Accreditato dal 20/12/2021.


Attrezzature di lavoro

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 pone l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche determinate attrezzature che sono installate, o comunque utilizzate, sui luoghi di lavoro.

Il predetto Decreto Legislativo stabilisce altresì che l'effettuazione di dette verifiche sia di competenza dell'INAIL (ex ISPESL) e dell'ASL e che, qualora tali soggetti non siano nelle condizioni di effettuarle nei tempi previsti, le stesse siano eseguite da soggetti privati abilitati.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/04/2011, ha stabilito che la prima delle verifiche periodiche sia effettuata dall'INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell?entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Per eseguire le verifiche l'INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati. Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro, a sua libera scelta, ai soggetti privati abilitati o all'Asl.

Tra i soggetti privati abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'effettuazione delle verifiche sopraindicate, a partire dal 14/05/2012, rientra anche l'Istituto Nazionale di Certificazione Srl (INC).

Il D. Lgs. 81/08, in particolare, distingue quindi due tipi di interventi:

- quelli previsti dal comma 8, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l?efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro da effettuarsi a cura di personale competente;

- quelli previsti dal comma 11 che servono come controllo volto a verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati dal costruttore dell?attrezzatura di lavoro nonchè che l'attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per all'utilizzo.

Le attrezzature da sottoporre a verifica sono classificate in tre gruppi:


  • Gruppo SC (Sollevamento cose) - Apparecchi di sollevamento materiali: Gru, ponti mobili, argani, ecc.;
  • Gruppo SP (Sollevamento persone): Scale aeree, ponti mobili, ecc.;
  • Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento): Recipienti contenenti fluidi in pressione, generatori di vapor d'acqua, forni per le industrie chimiche e affini, ecc..